Articolo 11 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è preposto all’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare il Consiglio:
- elegge il presidente;
- nomina i componenti del Comitato scientifico e ne determina il compenso nei limiti di legge;
- nomina il Direttore e ne determina il compenso nei limiti di legge;
- adotta i regolamenti della Fondazione;
- attribuisce la qualifica di Partecipante;
- delibera l’esclusione dei Partecipanti;
- stabilisce il contributo annuale che i Fondatori e i Partecipanti versano al fondo di gestione;
- stabilisce la misura minima del contributo dei Sostenitori;
- approva i programmi annuali e pluriennali di attività e ne verifica l’attuazione;
- approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- delibera l’accettazione di eredità, legati, donazioni e altre liberalità;
- delibera la costituzione di enti o l’acquisizione di partecipazioni che siano funzionali al perseguimento dello scopo della Fondazione;
- autorizza la stipulazione di convenzioni o accordi di collaborazione;
- ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
- istituisce sedi operative;
- approva le modifiche statutarie.
- delibera in ordine all’estinzione della fondazione ed alla devoluzione del patrimonio residuo nelle forme previste dall’art. 18