Statuto della Fondazione "La Versiera 1718"

Articolo 1 – Denominazione , sede e durata

La fondazione “ La Versiera 1718” (di seguito “ Fondazione”) ha sede legale in Varedo via Vittorio Emanuele II n. 1.
Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite sedi operative.
La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2 – Scopo

La Fondazione non ha fine di lucro e persegue lo scopo di promuovere nel territorio della città di Varedo (provincia di Monza e Brianza ) l’acquisizione , il recupero, il restauro, la conservazione e la gestione del patrimonio storico, civico ed ambientale rilevante per la città.

Articolo 3 – Attività istituzionali

Per il perseguimento dello scopo la Fondazione può:

  • acquisire, anche sotto forma di conferimenti pubblici e privati, edifici e patrimoni di particolare pregio storico, civico ed ambientale
  • ristrutturare , restaurare, conservare e gestire il patrimonio storico cittadino;
  • promuovere i rapporti tra Enti Pubblici, università e mondo produttivo;
  • organizzare attività di formazione e aggiornamento a favore di amministratori e dipendenti di enti pubblici e privati;
  • organizzare iniziative di interesse culturale;
  • promuovere la raccolta di fondi da destinare alle attività istituzionali.

La Fondazione può inoltre svolgere ogni altra attività utile al perseguimento dello scopo.
Essa opera sulla base di programmi annuali e pluriennali approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

  • dal fondo in dotazione iniziale la cui consistenza è fissata nell’atto costitutivo;
  • dai beni immobili e mobili che a qualsiasi titolo pervengono alla Fondazione;
  • dalle elargizioni e dai contributi versati da istituzioni ed enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali e da persone fisiche , con espressa destinazione a incremento del patrimonio.

Articolo 5 – Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

  • dai redditi del patrimonio;
  • dai proventi delle attività della Fondazione;
  • dai contributi annuali versati dal Fondatore e dai partecipanti;
  • dai contributi versati dai sostenitori;
  • dalle elargizioni e dai contributi versati da istituzioni ed enti pubblici e privati, nazionali e internazionali e da persone fisiche,che siano espressamente destinati a incremento del patrimonio

Articolo 6 – Fondatori

Assume la qualifica di fondatore il Comune di Varedo. Il legale rappresentante partecipa alla sottoscrizione dell’atto costitutivo della Fondazione.

Articolo 7 – Partecipanti

Assumono la qualifica di Partecipanti i soggetti che, condividendo le finalità istituzionali della Fondazione, si impegnano a versare in via continuativa un contributo annuale al fondo di gestione, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

La qualifica di Partecipante è attribuita con delibera motivata dal Consiglio di Amministrazione.

I Partecipanti sono esclusi con delibera del Consiglio di Amministrazione in caso di:

  • inadempimento degli obblighi assunti;
  • condotta incompatibile con finalità della Fondazione;
  • messa in liquidazione;
  • dichiarazione di fallimento e apertura di procedure concorsuali.

I partecipanti possono recedere in ogni momento dalla Fondazione, fermo il dovere di adempiere alle obbligazioni assunte.

I Partecipanti che sono stati esclusi o che non hanno esercitato la facoltà di recesso non possono ripetere le erogazioni effettuate

Articolo 8 – Sostenitori

Sono cittadini Sostenitori i soggetti che versano una quota di sottoscrizione.

La quota sarà una tantum e di importo libero non inferiore al minimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9 – Organi della Fondazione e uffici

Sono Organi della Fondazione:

  • amministrativi:
    • il Consiglio di Amministrazione;
    • il Presidente che rappresenta il Consiglio di Amministrazione;
  • consultivi:
    • il Comitato Scientifico;
  • di controllo:
    • il Revisore Unico.

Gli uffici della Fondazione sono coordinati dal Direttore della Fondazione

Articolo 10 – Composizione del Consiglio di Amministrazione

 Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, nominati dal Fondatore.

Per la nomina del Consiglio di Amministrazione il fondatore procede all’individuazione dei componenti con l’assenso dei 4/5 dei capigruppo del Consiglio Comunale; alla terza riunione dei Capigruppo si procede con l’assenso della maggioranza e l’indicazione di un nominativo segnalato dalla minoranza.

I Consiglieri restano in carica tre anni e possono essere confermati per un massimo di due volte.

In caso di dimissioni e cessazione dalla carica, il Fondatore che aveva nominato il Consigliere cessato provvede alla sua sostituzione. Il nuovo nominato resta in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Il compenso dei Consiglieri è determinato dal Consiglio di Amministrazione nei limiti di legge.

Articolo 11 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è preposto all’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare il Consiglio:

  1. elegge il presidente;
  2. nomina i componenti del Comitato scientifico e ne determina il compenso nei limiti di legge;
  3. nomina il Direttore e ne determina il compenso nei limiti di legge;
  4. adotta i regolamenti della Fondazione;
  5. attribuisce la qualifica di Partecipante;
  6. delibera l’esclusione dei Partecipanti;
  7. stabilisce il contributo annuale che i Fondatori e i Partecipanti versano al fondo di gestione;
  8. stabilisce la misura minima del contributo dei Sostenitori;
  9. approva i programmi annuali e pluriennali di attività e ne verifica l’attuazione;
  10. approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
  11. delibera l’accettazione di eredità, legati, donazioni e altre liberalità;
  12. delibera la costituzione di enti o l’acquisizione di partecipazioni che siano funzionali al perseguimento dello scopo della Fondazione;
  13. autorizza la stipulazione di convenzioni o accordi di collaborazione;
  14. ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
  15. istituisce sedi operative;
  16. approva le modifiche statutarie.
  17. delibera in ordine all’estinzione della fondazione ed alla devoluzione del patrimonio residuo nelle forme previste dall’art. 18

Articolo 12 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno quattro volte all’anno, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando la convocazione sia richiesta da almeno due Consiglieri.

Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano d’età.

Le riunioni del Consiglio sono tenute presso la sede della Fondazione o nel diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione.

L’avviso di convocazione, con l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, nonché del relativo ordine del giorno, è inviato, con qualunque mezzo scritto idoneo a comprovarne la ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, l’avviso è inviato almeno tre giorni prima.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o del consigliere che ne fa le veci.

Sono adottate a maggioranza dei componenti le delibere di cui all’articolo 11, comma 2, lettere a),d),f), j),l) e p).

Il verbale delle riunioni è sottoscritto dal presidente o dal Consigliere che ne fa le veci e dal segretario verbalizzante.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, senza diritto di voto, il Direttore, i componenti del Comitato scientifico e il Revisore Unico.

Articolo 13 – Presidente

Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.

Resta in carica tre anni e comunque non oltre la scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha eletto. Può essere confermato.

Ha la rappresentanza legale della Fondazione e può rilasciare procure.

Cura i rapporti con istituzioni ed enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali.

Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione

In caso di urgenza il Presidente può adottare provvedimenti nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione .Tali provvedimenti sono sottoposti a ratifica nella prima seduta del consiglio successiva alla loro adozione.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal consigliere da lui di volta in volta delegato o, in mancanza di delega, dal Consigliere più anziano di età.

Articolo 14 – Direttore

Il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra persone in possesso di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza.

Resta in carica tre anni e comunque non oltre la scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere confermato.

Egli sovrintende alla gestione ordinaria della Fondazione e cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio. Può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 15 – Comitato scientifico

Il comitato scientifico è composto da tre membri fino ad un massimo di cinque membri nominati dal Consiglio di Amministrazione.
I componenti del Comitato scientifico sono scelti tra personalità eminenti nel campo di attività della fondazione.
Essi restano in carica tre anni e comunque non oltre la scadenza del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati. Possono essere confermati.
Esso esprime pareri su richiesta del consiglio di Amministrazione e del presidente della Fondazione e formula proposte.
I componenti del Comitato possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16 – Revisore unico

E’ nominato dal Fondatore tra gli iscritti all’Albo dei Revisori contabili.

Resta in carica tre anni e può essere confermato.

Il Revisore unico è organo di controllo contabile. Vigila sulla gestione economico-patrimoniale della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e bilancio consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

Il revisore unico può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Al Revisore unico verrà corrisposto un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione secondo tariffa professionale vigente.

Articolo 17 – Esercizio finanziario

L’esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 31 dicembre il bilancio di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente.

Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

E’ vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, salvo che tale distribuzione sia imposta per legge.

Eventuali utili o avanzi di gestione, che non siano destinati a incremento del patrimonio, devono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Articolo 18 – Estinzione

La Fondazione si estingue per sopravvenuta impossibilità di raggiungere lo scopo o per insufficienza del patrimonio al perseguimento dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione indicherà l’Ente con finalità omogenee a cui devolvere il patrimonio.

Articolo 19 – Disposizioni transitorie

Per il primo triennio di attività della fondazione i titolari delle cariche sono indicati nell’atto costitutivo.

Per il primo triennio di attività il compenso dei consiglieri è indicato nell’atto costitutivo secondo le norme vigenti.

Per il primo triennio di attività il contributo dei fondatori al fondo di gestione è indicato nell’atto costitutivo.

Per il primo triennio la struttura gestionale farà riferimento agli organi gestionali del Comune di Varedo.

Articolo 20 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Fondazione "La Versiera 1718"
Via Vittorio Emanuele II - 1
20814 - Varedo MB
Codice Fiscale: 91122040156
Partita IVA: IT08965180964

Contatti
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.